Gli ex coniugi, singolarmente o congiuntamente, possono domandare in qualsiasi momento al Tribunale la variazione delle condizioni della separazione che li riguardano, anche in riferimento ai figli.
Occorre, però, che sia intervenuta e provata una contingenza che abbia provocato un mutamento della condizione di fatto esistente al momento della pronuncia del Tribunale.
In altre parole, l’istanza di modifica non può essere accolta se si basa, ad esempio, sul semplice fatto che le parti abbiano mutato idea sulle condizioni pervenute in precedenza o che sono state stabilite dal Giudice in fase di udienza istruttoria.
Devono intervenire, quindi, significative e diverse condizioni economiche o sociali perchè la richiesta possa essere accolta. in ogni caso, una volta presentata la domanda, il Tribunale la vaglierà e, se considerata ammissibile, convocherà un’udienza apposita dove valutare, attraverso sentenza, il provvedimento di modifica delle condizioni di matrimonio in precedenza stabilite.