Convivo da quattro anni, se mi separo cosa posso ottenere?

La normativa non prevede disposizioni in merito a obblighi giuridici in capo alle coppie non sposate, al momento della rottura del rapporto. La giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che non sussista l’obbligo di mantenimento a carico di uno dei due partner. A seguito di una separazione di fatto, vi sono solo dei doveri di ordine morale., che possono esplicarsi, nel momento della cessazione della convivenza, solo volontariamente. Nulla vieta, infatti, che uno dei due conviventi, quello con maggiore potere economico, possa corrispondere al proprio ex compagno una somma di denaro che rappresenta un indennizzo, ma in caso di cessazione del rapporto, tale donazione rappresenterebbe una semplice obbligazione naturale, sottoposta al principio della volontarietà e irripetibilità (art. 2043 c.c.) e, quindi, in caso di sospensione, non perseguibile per legge.

Tutte le bollette di casa sono intestate a mio padre, la casa è in comunione di beni, quindi per metà è di mia madre. Tutte le bollette però sono intestate a lui. Nel caso in cui i miei genitori dovessero divorziare, a chi spetta pagare le bollette?

Secondo la giurisprudenza comune, tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale (quindi anche le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie) restano a carico di colui che ha ricevuto in dono la casa, salvo naturalmente diversi accordi tra coniugi. Questo perché le spese ordinarie sono connesse direttamente al godimento del bene stesso e dei servizi collegati. In caso di separazione, pertanto, pagherà le bollette chi occupa fisicamente la casa.

Se il coniuge cui è stata assegnata la casa coniugale non effettua le volture delle bollette, che sono intestate a mio nome, sono obbligato a pagarle?

In genere, le spese ordinarie e quindi le bollette sono a carico dell’assegnatario della casa. Tali obblighi, però, sono vincolanti per i coniugi e non per i soggetti terzi (chi emette, ad esempio, le bollette). Per i terzi fornitori, pertanto, di gas, luce, ecc, l’unico obbligato a pagare le bollette rimane colui che è intestatario del contratto di fornitura. In caso di inadempimento, le conseguenze ricadranno sull’intestatario, anche se a quest’ultimo non spettava pagarle in virtù degli accordi di separazione.

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