La normativa non prevede disposizioni in merito a obblighi giuridici in capo alle coppie non sposate, al momento della rottura del rapporto.
La Giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che non sussista l’obbligo di mantenimento a carico di uno dei due partner.
A seguito di una separazione di fatto, vi son solo dei doveri di ordine morale che possono esplicarsi, nel momento della cessazione della convivenza, solo volontariamente. Nulla vieta, infatti, che uno dei due conviventi, quello con maggiore potere economico, possa corrispondere al proprio ex compagno una somma di denaro che rappresdenti un indennizzo, ma in caso di cessazione del rapporto, tale donazione rappresenterebbe una semplice obbligazione naturale sottoosta al principio della volontarietà e irripetibilità (art.2043 c.c.) e, quindi, in caso di sospensione, non perseguibile per legge.