L’assegno alimentare è regolato dagli artt. 433 e ss c.c. e viene previsto nel momento in cui il richiedente, a seguito della separazione, versi in uno stato di bisogno. Può essere riconosciuto anche a favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione, in quanto la legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando. E’ un assegno che permette al coniuge che lo riceve di provvedere ai propri interessi e alle proprie necessità, ma solo includendo quanto necessario per la vita di chi lo richiede.
Occorre chiarire che esiste una fondamentale differenza tra il diritto agli alimenti, obbligazione di natura patrimoniale che trae fondamento dal principio di solidarietà familiare e fa riferimento all’art. 2 della Costituzione, e il diritto di mantenimento. Il primo presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il secondo, invece, come rilevato in precedenza, è necessario per la conservazione del tenore di vita goduto dal coniuge prima della separazione, che prescinde da uno stato di bisogno.
Qualora l’assegno alimentare non possa più essere corrisposto dal coniuge obbligato, saranno gli eredi a doversene occupare. Più in particolare, l’art. 433 c.c. afferma che all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
- il coniuge;
- i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [anche naturali];
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Il diritto agli alimenti esula dall’ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d’ordine pubblico che investono la loro disciplina, così come quella delle limitazioni di prove a detti rapporti inerente, e, rientrando nella sfera delle obbligazioni patrimoniali, è regolato (in virtù dell’art. 25 delle disposizioni sulla legge in genere) dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale l’obbligo degli alimenti deriva.
La decorrenza dell’assegno alimentare, a norma dell’art. 156, comma 3, c.c., decorre, similmente a quello di mantenimento, dal momento di presentazione della domanda giudiziale. In questo caso, però, il giudice, in presenza di particolari circostanze, può anche stabilire una decorrenza diversa con apposito provvedimento. Altra caratteristica da rilevare è che questo istituto è irrinunciabile, ai sensi dell’art. 447 c.c., in quanto si origina dallo stato di bisogno del coniuge. Nei casi di inadempimento, si applicano gli stessi strumenti e procedure descritti a proposito dell’assegno di mantenimento.