Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando:
- dopo la celebrazione del matrimonio l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all’ergastolo, a qualsiasi pena detentiva o per omicidio volontario;
- è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale( le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale);
- l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 14.4.1982 n. 164.