Stalking

Il reato di stalking rientra tra quelli che nel Codice penale sono definiti atti persecutori.

Lo stalking comporta infatti una persecuzione della vittima da parte dello stalker, al fine da provocare un considerevole stato di malessere sotto il profilo psicologico.

Vediamo quindi come lo stalking è presente all’interno della normativa italiana e quali sono le tutele per le vittime.

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Cose si intende con reato di stalking.

Il reato di stalking è inserito all’interno del Codice penale tra gli atti persecutori e, precisamente, all’articolo 612.

In termini definitori, lo stalking deriva dall’inglese to stalk che significa “inseguire”.

Di conseguenza, secondo l’ordinamento italiano, lo stalking è un reato che consiste in un comportamento persecutorio, reiterato, messo in atto da un soggetto persecutore, che prende il nome di stalker, nei confronti della vittima.

Lo stalking può manifestarsi in più modi, come ad esempio la messa in atto di minacce, molestie, atti lesivi. Lo scopo dello stalking è provocare nella vittima uno stato di paura e di ansia considerevoli e costanti, al punto da provocare disagi sia fisici che psichici. Non è raro che lo stalking arrivi addirittura a compromettere la normale vita quotidiana della vittima.

A livello giuridico, rientrano nelle condotte di stalking atti come:

  • sorvegliare,
  • pedinare,
  • aspettare,
  • seguire i movimenti,
  • raccogliere informazioni sulla vittima,
  • appostarsi sotto casa della vittima, o sul luogo del lavoro,
  • introdursi in casa della vittima,
  • effettuare dichiarazioni diffamatorie e oltraggiose,
  • minacciare di violenza la vittima o persone a lei vicine.


A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 11 del 2009, convertito in Legge n. 38/2009, che ha introdotto nell’ordinamento il reato di stalking, alcune sentenze della Cassazione hanno ammesso anche le seguenti condotte lesive:

– stalking telefonico,

– whatsapp stalker,

– stalking sul lavoro, cioè quando lo stalker agisce in danno di un collega, ponendo in essere una condotta particolarmente odiosa perché avvantaggiata dalla necessaria condivisione di spazi e di un’ampia parte della giornata trascorsa con la vittima.

Le sanzioni previste dal Codice penale.

Perché si verifichi un reato di stalking occorre sottolineare che lo stesso deve essere reiterato e, soprattutto, abituale, al punto da provocare un danno nella vittima, come l’alterazione delle abitudini di vita, un perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina.

Qualora siamo in presenza di un reato di stalking, all’articolo 612-bis il Codice penale stabilisce che esso salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Per lo stalking, inoltre, la legge stabilisce che il delitto può essere punito solo dopo presentazione di querela da parte della vittima. Tale deposizione, però, può avvenire entro sei mesi e la sua remissione può essere soltanto di tipo processuale. Lo stalking procede d’ufficio se il fatto è invece commesso nei confronti di un minore e di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve a sua volta procedere d’ufficio.

Cosa fare in caso di stalking.

In presenza di un reato di stalking, la vittima come prima cosa deve esporre querela, poiché il delitto, come sopra esplicitato, può essere punito solo dopo tale esposizione.

Il termine utile è di sei mesi e inizia a decorrere dalla consumazione del reato, ovvero con l’alterazione delle proprie abitudini di vita o della presenza di un perdurante stato di ansia, paura, o di pericolo per sé o altre persone vicine.

In alternativa alla querela, la legge sullo stalking prevede che la vittima possa ricorrere a una procedura di ammonimento.

Con essa, si intende che lo stalker è invitato a desistere dalle attività persecutorie: l’invito è formalizzato dalle autorità di pubblica sicurezza, è volto alla rinuncia alle stesse attività e ad interrompere così ogni interferenza nella vita del richiedente.

Questa procedura è ammissibile solo se non vi è una pendenza penale.

A seguito della querela, il legislatore ha inoltre previsto delle misure cautelari volte a tutelare la vittima dal suo persecutore. Una di queste, in particolare, è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, né di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti protetti dalle norme.

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