Il debitore (ex coniuge) va posto in mora mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi trenta giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, verrà notificato il provvedimento giudiziale sia al debitore che al terzo tenuto alla prestazione periodica, unitamente all’invito a corrispondere, ai sensi della L. 898/70 art. 8 commi 3-7, le somme dovute.
Nel caso di inadempimento del terzo, il coniuge avente diritto ” ha azione diretta di esecutiva nei suoi confronti”, cioè ha diritto a farsi pagare direttamente dal datore di lavoro procedendo all’esecuzione forzata. Secondo la Corte di Cassazione è legittima l’azione diretta anche nei confronti degli enti previdenziali in relazione ai trattamenti pensionistici dovuti all’obbligato.
Ovviamente lo stesso diritto di ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro, vale anche allorchè il marito inadempiente sia dipendente dello Stato o di Enti pubblici. Nel caso, invece, in cui i crediti siano già stati sottoposti a pignoramento da parte di terzi, bisognerà necessariamente rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvederà alle relative ripartizioni e assegnazioni.